Legge
20 febbraio 1958, n° 75. |
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Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro
lo sfruttamento della prostituzione altrui. |
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Capo I - Chiusura delle case di prostituzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 1 |
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E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 2 |
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Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 3 |
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Le disposizioni contenute negli art. 531 a 536 del Codice Penale sono sostituite dalle seguenti: "E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale:
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Art. 4 |
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La pena è raddoppiata:
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Art. 5 |
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Sono punite con l'arresto fino a giorni 8 e con l'ammenda di lire 10.000
le persone dell'uno e dell'altro sesso:
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Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza. Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria. I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 6 |
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I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 7 |
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Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie
e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere
ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante
rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate
di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente
ai loro uffici. E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali. |
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Capo II - Dei patronati ed istituti di rieducazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 8 |
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Il Ministro per l'interno provvederà, promuovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione. Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 9 |
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Con determinazione del Ministro per l'interno sarà provveduto
all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli
istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato
nel bilancio dello Stato a norma della presente legge. Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività omettendo il nome delle persone da essi accolte. Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato. |
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Art. 10 |
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Le persone minori di anni 21 che abitualmente o totalmente traggono i
loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate
alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle. Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo. A questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione. |
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Art. 11 |
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All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte, per un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capo III - Disposizioni finali e transitorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 12 |
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E' costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i
limiti consentiti sostituirà la polizia nelle funzioni inerenti
ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile
e della prostituzione. Con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento. |
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Art. 13 |
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Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente
autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti
di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i
contratti di locazione relativi alle case medesime. E' vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate. |
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Art. 14 |
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Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne
delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita. E' ammessa la prova contraria. |
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Art. 15 |
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Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate. |